Come compilare il registro di carico e scarico dei rifiuti

Il registro di carico e scarico è un documento nel quale devono essere riportate tutte le informazioni sui rifiuti prodotti, trasportati, recuperati e smaltiti. La sua compilazione è regolamentata dal D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, che stabilisce quali sono i soggetti che devono assolvere a tale obbligo. Tra gli enti e le imprese figurano quelli che producono rifiuti pericolosi e, chiunque, a titolo professionale si occupa della loro raccolta, del trasporto e delle operazioni di smaltimento.

Entriamo nel dettaglio per saperne di più su questo adempimento per la tracciabilità dei rifiuti speciali pericolosi e non.

Tutte le informazioni sul registro di carico e scarico dei rifiuti speciali

Questo articolo è uno strumento utile per una tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla normativa, soprattutto se si tratta di rifiuti speciali, come quelli pericolosi prodotti e gestiti all’interno delle strutture sanitarie e veterinarie. Infatti, tra i compiti richiesti al personale addetto, c’è anche la tenuta del registro, tema oggetto di formazione da parte di aziende come Sinergie Ecologiche, specializzata nella gestione dei rifiuti speciali a Roma e in tutta la provincia.

Modelli e gestione del registro

La normativa prevede che in base all’attività esercitata si debba utilizzare il modello A o il modello B. Il primo è quello per i soggetti che producono, recuperano, smaltiscono, trasportano o commerciano e intermediano rifiuti con detenzione; il secondo è rivolto a coloro che svolgono attività di commercio e intermediazione rifiuti senza detenzione. Non solo, il comma 6, articolo 190 del D.lgs.152/2006, definisce ulteriori obblighi relativi alla tenuta dei registri, i quali devono sempre essere:

  • numerati;
  • vidimati;
  • gestiti secondo le procedure sui registri IVA14.

La vidimazione dei registri di carico e scarico rientra nelle competenze della Camera di Commercio della Provincia in cui ha sede legale l’impresa, o ove è presente l’unità locale presso il quale è tenuto il documento.

Luogo e modalità di tenuta del registro

La sede adibita alla tenuta del registro è quella dell’impianto di produzione o dove si effettuano le attività di raccolta, recupero e smaltimento. L’impresa potrà utilizzare strumenti informatici che utilizzino carta in formato A4, conforme ai modelli A e B, regolarmente numerata e vidimata.

Modalità di compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali

Ecco alcune indicazioni pratiche per essere più preparati ad una compilazione secondo le regole. Prendiamo ad esempio il modello A nel quale devono essere indicati il movimento di carico e quello di scarico e vediamolo nelle sue parti principali.

Il frontespizio

  • Dati anagrafici dell’impresa.
  • Attività svolta.
  • Numero di registrazione.
  • Caratteristiche del rifiuto (se si tratta di rifiuti pericolosi occorre indicare la classe di pericolo).

Le colonne

  1. Contrassegnare l’operazione di carico o scarico a cui si riferisce la singola registrazione. Solo in caso di scarico occorre indicare il numero del formulario, la data del trasporto e l’operazione di carico a cui fa riferimento il trasporto stesso. (Il formulario è quel documento in cui viene indicato chi ha prodotto il rifiuto, il destinatario, di quale rifiuto si tratta, con relativo codice CER, stato fisico e numero di contenitori. Non solo occorre che vi sia indicato se è previsto lo smaltimento o il recupero, la quantità trasportata e tutte le informazioni sulle operazioni di trasporto).
  2. Indicare il codice CER e la descrizione del rifiuto e per quelli pericolosi, come i rifiuti ospedalieri a rischio infettivo, anche la classe di pericolosità;
  3. Specificare la quantità.
  4. Riportare il luogo di produzione e l’attività di provenienza.
  5. Annotare integrazioni aggiuntive o correzioni.

Tempi di registrazione e sanzioni

Il comma 1, articolo 190 del D.lgs. 152/2006 definisce con quale frequenza occorre aggiornare il registro di carico e scarico. Tornando all’esempio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, l’annotazione nel registro deve avvenire entro 5 giorni dalla produzione del rifiuto o dallo scarico dello stesso ( per tutte le altre casistiche consulta la normativa vigente).

Per omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, l’impresa è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria. Nel caso di rifiuti pericolosi, la penale è compresa tra € 15.500,00 e € 93.000,00, oltre che il rischio di sospensione da 1 mese a 1 anno della carica del soggetto responsabile dell’infrazione.

Gestione rifiuti speciali pericolosi: il consiglio degli esperti

Il trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non, richiede la giusta attenzione, per tutelare la salute pubblica, l’ambiente e la gestione economica dell’impresa. Ecco perché per mettersi a riparo da ogni tipo di rischio, sanzioni incluse, è bene affidarsi a professionisti specializzati.

Chiedi ora una consulenza a Sinergie Ecologiche!



Sinergie Ecologiche S.r.l. Via Col Vento, 7 Anzio Roma 06 9876438

X