È IMMINENTE L’AVVIO DEL SISTRI ANCHE PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI. L’OBBLIGO SCATTA DAL 3 MARZO 2014
È imminente l’avvio del SISTRI anche per i produttori di rifiuti pericolosi.
Dal 3 marzo 2014 infatti anche tali operatori saranno tenuti ad operare con il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, confrontandosi con le criticità del sistema.
Come compilare il registro cronologico e la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE?
Quali le procedure di emergenza? Come vengono gestiti i casi speciali?
Il Ministero dell’Ambiente, sul sito ufficiale www.sistri.it ha reso disponibile il manuale operativo e ha attivato un servizio per tutte le necessità di supporto e assistenza:
Contact Center SISTRI al numero verde 800003836 attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30 e il sabato dalle 08:30 alle 12:30 o inviare una mail all’indirizzo supportotecnico@sistri.it
…ma dove eravamo rimasti…!?
sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013 che rivede il SISTRI, introducendo alcune semplificazioni, ed in particolare circoscrive l’obbligatorietà del Sistri ai soli produttori e gestori di rifiuti pericolosi, con partenza differenziata tra trasportatori e gestori (dal 1° ottobre 2013) e produttori (dal 3 marzo 2014, con possibilità di ulteriore proroga di 6 mesi).
Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è infatti fissato al 1° ottobre 2013.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania, il termine iniziale di operatività è invece fissato al 3 marzo 2014, al fine di consentire ulteriori semplificazioni, con possibilità di ulteriore proroga di sei mesi, se a tale data le semplificazioni non saranno operative. Questi soggetti possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si riserva di procedere periodicamente, con apposito Decreto, sulla base dell’evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell’utenza.
Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, agli ulteriori obblighi di cui al comma 5, e a quelle di cui al comma 7 primo periodo (trasporto di rifiuti senza copia cartacea della scheda Sistri — Area movimentazione e, ove necessario richiesto senza copia del certificato analitico) , commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.