RESIDUI VEGETALI: ESCLUSIONI DAL REGIME DEI RIFIUTI
La legge del 28 luglio 2016, n. 154, recante “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” ha apportato novità, tra le altre disposizioni, anche in materia di rifiuti agricoli. All’art. 41 si reca modifica all’articolo 185 del D.lgs. 152/2006, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti.
Tali modifiche escludono dalla disciplina dei rifiuti paglia, sfalci e potature da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali o da attività agricole e agroindustriali – così come definiti dall’articolo 184, comma 2, lettera e) e comma 3, lettera a), del D.lgs. 152/2006 –, nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso ma solo se destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Nuovo Art. 185 del D.lgs. 152/2006 (in vigore dal 25.08.2016)
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
…
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana.