Rifiuti da manutenzione stampanti (Toner)
Il Ministero Ambiente, in risposta ad un chiarimento in ordine alla manutenzione delle stampanti, risponde che ai fini dell’applicazione dell’art. 266, c. 4 TUA assume rilievo il fatto che l’attività sia identificata quale attività di manutenzione.
La medesima è confermata dalla presenza di un contratto tra manutentore e committente.
Tale contratto dovrà prevedere che gli interventi di manutenzione siano svolti dai tecnici dell’impresa incaricata e che la gestione dei rifiuti da manutenzione sia a carico del soggetto che ha sottoscritto il contratto.
Pertanto, il FIR dovrà essere compilato indicando quale “produttore” la ragione sociale dell’impresa di manutenzione e quale “sede del produttore di rifiuti” il recapito dell’impresa di manutenzione, evidenziando nelle note il luogo dove si è svolta l’attività di manutenzione.
Perciò i rifiuti da manutenzione dovranno essere gestiti dal manutentore e non potranno essere lasciati in stoccaggio presso il cliente, salva l’autorizzazione di stoccaggio rifiuti conto terzi presso l’azienda.